Attività di facchinaggio

Attività di facchinaggio (art. 17 Legge 57/2001, DM 221/2003)

Premessa

Per attività di facchinaggio, disciplinate dal DM 30/06/2003 n.221, si intendono quelle attività svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

  • portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art. 21 della legge 84/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Le attività di facchinaggio, secondo la formulazione originaria dell'art. 17 della legge 57 del 05/03/2001 erano assoggettate al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 31/01/2007 n. 7 convertito nella legge 02/04/2007 n. 40 e del D.Lgs 06/08/2012 n. 147 sono stati soppressi i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Pertanto, attualmente l'esercizio delle attività di facchinaggio è subordinato al possesso dei soli requisiti di onorabilità.

Requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 del Decreto 221/2003:

  • Assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
  • Assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
  • Mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
  • Mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle L. 27 dicembre 1956 n. 1423, 31 maggio 1965 n. 575 e 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni o non devono essere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso (N.B.: Le Leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/05/1965, n. 575 sono state abrogate e sostituite dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I richiami alle citate leggi si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 159/2011.);
  • Assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 3 aprile 2001, n. 142;
  • Assenza di condanne penali per violazione della Legge 23 ottobre 1960 n. 1369.

Tali requisiti devono essere posseduti da:

Titolare di impresa individuale e institore o direttore preposto all'esercizio dell'impresa, tutti i soci di s.n.c., tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a., tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative

Requisiti di onorabilità di cui al D. Lgs. 159/2011:

L’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) va comprovata mediante la compilazione dell’apposita AUTOCERTIFICAZIONE di cui all’art. 89 D.Lgs. 159 del 06/09/2011  da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 dello stesso decreto.

S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività

L'avvio dell'attività è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da inviare al SUAP territorialmente competente, da allegare alla modulistica Registro Imprese/REA con cui si comunica l'avvio attività.

S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività

Modulistica RI/REA cui allegare la S.C.I.A.

Modelli da presentare per l’inizio dell’attività

Modelli da presentare per la richiesta della fascia di classificazione

Costi

  • S5

  • UL

  • I1

  • I2

  • Int. P

Scheda anagrafica

Modello SCIA/DM221

Allegato A

AUTOCERTIFICAZIONE di cui all’art. 89 D.Lgs. 159 del 06/09/2011 da compilarsi da parte di tutti i soggetti previsti dall’art. 85 dello stesso decreto

Modello richiesta fascia di classificazione

Allegare:

elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento (biennio o triennio) contenente l’indicazione dei compensi ricevuti. Tale elenco, dal quale si desume il volume d’affari realizzato in media nel periodo considerato, deve essere reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000).

N.B. Sono esentati dal presentare l’elenco dei servizi le imprese di nuova costituzione e quelle operative da meno di due anni, alle quali va comunque attribuita la fascia a).

Diritti di segreteria:

per ditte individuali:

  • € 18,00 +

  • €   9,00  (maggiorazione per iscrizione abilitante)
totale: € 27,00


per società:
  • € 30,00 +
  • € 15,00 (maggiorazione per iscrizione abilitante)
totale: € 45,00

Imposta di bollo:

(da applicarsi limitatamente ai modelli I1 e I2):

€ 17,50

Sospensione e Cancellazione per le imprese svolgenti attività di facchinaggio

Fattispecie

Motivi

Procedimento

Ricorsi

Atti

Termini

Durata

Sospensione

ex art. 9 comma 1

  • Violazioni del d.lgs. 626/1994

  • Violazione del divieto di intermediazione

  • Infrazione alle norme previdenziali e assistenziali

  • Violazione obblighi deposito contratti presso direzione prov. del lavoro

Il provvedimento di sospensione è emesso dal Responsabile del procedimento o dalla CPA ed è adottato previa comunicazione all’impresa e

Fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle memorie o su richiesta dell’impresa per l’audizione in contraddittorio

90 giornirinnovabili su istanza dell’impresa per una sola volta, con provvedimento motivato

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso alla Giunta della CCIAA o alla CRA entro 60 giorni dalla notifica

Sospensione

ex art. 9 comma 3

  • Su istanza dell’impresa se è stata avviata procedura di cancellazione per perdita dei requisiti di cui agli artt. 5-6-7 da presentarsi entro 10 giornidalla comunicazione di avvio delle procedure di cancellazione

Il provvedimento di sospensione è emesso dal Responsabile del procedimento o dalla CPA

_

 

90 giornirinnovabili su istanza dell’impresa per una sola volta, con provvedimento motivato

_

Cancellazione

ex art. 10


  • Se l’impresa non presenta istanza di sospensione ex art. 9 per perdita di uno dei requisiti di cui agli artt. 5-6-7

  • Se l’istanza di sospensione non viene accolta

  • Se l’impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all’avvio del proc. di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell’art. 9

Il provvedimento di cancellazione è emesso dal Responsabile del procedimento o dalla CPA ed è adottato previa comunicazione all’impresa e

Fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle memorie scritte e documenti o su richiesta dell’impresa per l’audizione in contraddittorio

_

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso alla Giunta della CCIAA o alla CRA entro 60 giorni dalla notifica

Sanzioni previste per le imprese di facchinaggio

Norma sanzionatrice

Norma violata

Fattispecie

Soggetti sanzionati

Importo

Art. 13 comma 1

Art. 8 comma 4

Mancata presentazione dell’elenco dei servizi relativo al periodo di riferimento della fascia

  • Titolare di impresa individuale

  • Institore

  • Amministratori

da € 200 a € 1.000

Art. 13 comma 1

Art. 8 comma 5

Mancata comunicazione della variazione negativa della fascia di classificazione

  • Titolare di impresa individuale

  • Institore

  • Amministratori

da € 200 a € 1.000

Art. 13 comma 2

  • Esercizio delle attività di cui al D.I. 221/2003 senza l’iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle imprese artigiane

  • Esercizio delle attività di cui al D.I. 221/2003 nonostante l’avvenuta sospensione

  • Esercizio delle attività di cui al D.I. 221/2003 dopo la cancellazione

  • Titolare di impresa individuale

  • Institore

  • Tutti i soci di snc

  • Soci accomandatari di sas o sapa

  • Amministratori delle altre società

da € 200 a € 1.000

Art. 13 comma 3

Affidamento dello svolgimento delle attività di cui al D.I. 221/2003 ad imprese sanzionabili ai sensi dell’art. 13 comma 2

  • Titolare di impresa individuale

  • Institore

  • Tutti i soci di snc

  • Soci accomandatari di sas o sapa

  • Amministratori delle altre società

da € 200 a € 1.000

Art. 13 comma 4

Stipulazione contratti per lo svolgimento delle attività di cui al D.I. 221/2003 con imprese di facchinaggio non iscritte o sospese o cancellate

“CHIUNQUE” stipula contratti

se i contratti sono stipulati da imprese o enti pubblici

da € 500 a € 2.500

da € 5.000 a € 25.000

Art. 13 comma 5

Art. 8 comma 3

Stipulazione di contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia di appartenenza.

  • Titolare di impresa individuale

  • Institore

  • Tutti i soci di snc

  • Soci accomandatari di sas o sapa

  • Amministratori delle altre società

da € 200 a € 1.000

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pubblicato il 15/07/2020 ultima modifica 04/03/2024
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