Commercio all'ingrosso
Premessa
Il commercio all'ingrosso consiste nell'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
L'attività di commercio all'ingrosso può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Se l'attività è svolta con deposito o magazzino, è necessario che i predetti locali siano in possesso dei requisiti urbanistici e di destinazione d'uso per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso.
L'art. 21 della Legge Regione Marche del 5 agosto 2021, n. 22 prevede che
- Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è esercitato previa comunicazione effettuata al SUAP territorialmente competente ed alla Camera di Commercio.
- Nella comunicazione di cui al comma 1 il titolare o il legale rappresentante dichiarano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14.
- Nel caso di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.
Modulistica
La modulistica per Comunicazione/Scia Unica è reperibile nel portale regionale Commercio Marche
ed è costituita da:
- Scheda Anagrafica (Mod. 18 SF)
- Comunicazione per l'avvio dell'attività di commercio ingrosso (Mod. 17 SF)
In caso di esercizio alimentare va inoltre compilata la Notifica sanitaria (Mod. 19 SF).
Per la dichiarazione di possesso dei requisiti da parte di altri soci/familiari, si ricorda di compilare l'Allegato A (pag. 12 del modello Mod. 17 SF - Comunicazione per l'avvio dell'attività di commercio ingrosso).
Requisiti
L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, compreso quello relativo ai prodotti alimentari, è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità.
Si riporta di seguito uno stralcio dell'art. 14 della Legge Regione Marche 22/2021:
1. Non possono accedere ed esercitare l'attività di cui all'articolo 2 coloro che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
f) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza;
g) sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.
2. ...
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi delle lettere c), d) e), f) e g) del comma 1, e ai sensi del comma 2 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o dalla persona eventualmente preposta all'attività commerciale.
Riferimenti normativi