Spedizionieri

Inizio attività di spedizionieri

Spedizioniere è colui che assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 C.C.).

Con l'entrata in vigore del D.lgs 26/3/2010 n. 59, è stato soppresso l'elenco autorizzato degli spedizionieri di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 e l'attività di spedizioniere è stata assoggettata a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 da presentarsi, per il tramite della Comunicazione Unica, alla Camera di Commercio competente in relazione al luogo ove si intende esercitare l'attività.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011, in vigore dal 12/05/2012, sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di spedizioniere e sono state individuate le modalità di passaggio dei soggetti già iscritti nel soppresso Elenco autorizzato, nonché i termini entro i quali occorre presentare le relative istanze/denunce all'Ufficio del Registro delle Imprese, pena l'inibizione della continuazione dell'attività.

Modulistica

La modulistica per la presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Rea degli Spedizionieri è disponibile in DIRE che consente, oltre alla creazione della domanda/denuncia per il registro delle imprese, anche la compilazione e creazione del modello "SPEDIZIONIERI" (dopo aver compilato la pratica registro imprese, compreso il riq. "Albi e ruoli", dalla pagina relativa agli allegati, selezionare "Definisci modello").

Segnalazione Certificata di Inizio attività

Per la dichiarazione di inizio dell'attività presso la sede o presso l'unità locale, occorre compilare la sezione "SCIA" del modello SPEDIZIONIERI. La data di inizio attività coincide con la dalla data di presentazione della segnalazione.

I titolari di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti delle società e gli eventuali preposti sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti di idoneità mediante compilazione della sezione "REQUISITI" del modello SPEDIZIONIERI.
Sono inoltre tenuti alla compilazione della sezione "REQUISITI", limitatamente alla parte relativa al possesso dei requisiti morali, i soggetti individuati all'art. 2 comma 3 del DPR 258/1998.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa deve presentare una SCIA e deve nominare almeno un preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività.

Requisiti

Per l'esercizio della attività di spedizioniere è previsto il possesso di requisiti di onorabilità, professionali e di capacità finanziaria.

Requisiti professionali
E' richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
  • diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
  • esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi, nel corso dei cinque anni antecedenti, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione. 
    In particolare: aver svolto, per conto di una casa di spedizioni iscritta in qualsiasi ex Elenco Autorizzato degli Spedizionieri, attività negoziale intesa alla conclusione di contratti di trasporto con i vettori, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie, ai sensi della Legge 14/11/1941 n. 1442, in qualità di Titolare d'Impresa Individuale, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Consigliere Delegato, Amministratore Unico (SPA, SRL), Socio Amministratore (SNC), Socio Accomandatario (SAS), Dirigente, Quadro, Impiegato di primo livello.

I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale dai preposti e in caso di società e organismi collettivi dai seguenti soggetti:

  • per le società di capitali: presidente, consiglieri delegati e comunque tutte le persone cui è conferita la firma sociale
  • per le società in accomandita: i soci accomandatari
  • per le società in nome collettivo: tutti i soci
  • per le società cooperative e loro consorzi: il presidente o il direttore.

Requisiti di onorabilità
Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 1442/1941, non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che:

hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Si precisa che sono ostativi all'esercizio dell'attività anche i reati per i quali la pena sia stata patteggiata ai sensi degli artt. 444 e 445 CPP.

Non possono, inoltre, esercitare l'attività coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa, a norma del Dlgs. 159/2011 e della Legge 646/1982.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal titolare in caso di impresa individuale e in caso di società dai legali rappresentanti, dai preposti all'attività commerciale e comunque da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D. Lgs. 159/2011. 

L’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) va comprovata mediante la compilazione dell’apposita AUTOCERTIFICAZIONE di cui all’art. 89 D.Lgs. 159 del 06/09/2011 da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 dello stesso decreto.

Requisiti di capacità finanziaria
L'impresa di spedizione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 1442/41, deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 Euro.

  • Nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in Accomandita semplice e Società in nome collettivo, l'ufficio provvederà ad accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale e, qualora inferiore ai 100.000 euro, provvederà a richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito.
  • Nel caso di imprese individuali, l'adeguata capacità finanziaria è comprovata dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore a 100.000 euro.

Versamento cauzione

Per l’esercizio dell’attività di spedizioniere, l’impresa è obbligata alla prestazione di un’unica cauzione di euro 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività in argomento, a favore della Camera di commercio ove l’impresa ha la sede legale e presso la quale ha presentato la SCIA per l’inizio dell’attività.

La cauzione può essere alternativamente prestata:

  • in denaro, versata presso la Cassa depositi e prestiti della Ragioneria territoriale dello Stato;
  • in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato intestati allo spedizioniere o al portatore, depositati presso la Cassa depositi e prestiti della Ragioneria Territoriale dello Stato
  • tramite una polizza cauzionale;
  • tramite una fideiussione bancaria.

Tale cauzione deve essere allegata alla pratica telematica di Comunicazione Unica in copia scansionata, con apposita dichiarazione di corrispondenza all'originale, e sottoscritta dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante dell’impresa societaria.

Diritto di stabilimento

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che esercitano regolarmente l'attività in tale Stato possono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie od unità locali per svolgere la medesima attività.

Modifiche

Ogni modifica relativa all'attività o alle persone deve essere comunicata all'Ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'evento, mediante la compilazione della sezione "MODIFICHE" del modello SPEDIZIONIERI.

Cessazione dell'attività

Contestualmente alla denuncia di cessazione attività, l'impresa dovrà richiedere all'Ufficio del Registro delle Imprese la liberazione della cauzione di cui all'art. 10 comma 2, della Legge 1442/1941, compilando il riquadro "svincolo cauzione" della sezione "MODIFICHE" del modello SPEDIZIONIERI. Per le modalità, vedi le schede:

RICHIESTA DI LIBERAZIONE DELLA CAUZIONE - Imprese individuali

RICHIESTA DI LIBERAZIONE DELLA CAUZIONE - Società

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

L'Ufficio del Registro delle Imprese provvede ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA alla verifica della permanenza dei requisiti. In caso di sopravvenuta mancanza di un requisito viene avviato il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adottato il conseguente provvedimento. Tale provvedimento è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima.

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pubblicato il 15/07/2020 ultima modifica 14/05/2024
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