Domicilio digitale o casella di posta elettronica certificata (PEC)
Informazioni generali
La Posta Elettronica Certificata (PEC), ora domicilio digitale, è l'equivalente informatico della "classica" raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per poter usufruire delle funzionalità di PEC, bisogna acquisire una casella da un gestore di Posta Elettronica Certificata autorizzato.
La Camera di Commercio della Marche non fornisce un servizio di rilascio di caselle di PEC.
Un elenco dei gestori pubblici di Posta Elettronica Certificata è disponibile sul sito DigitPa (Agenzia per l'Italia Digitale).
Indicazione della PEC nella Comunicazione Unica
Nella distinta di presentazione della Comunicazione Unica deve essere indicato l’indirizzo PEC al quale si vuole che vengano inviate tutte le comunicazioni relative al procedimento.
Con la "Comunicazione Unica", infatti, il rapporto tra utente e pubblica amministrazione è solo informatico, pertanto, per ogni pratica dovrà essere indicato un indirizzo di PEC al quale far pervenire le ricevute e le comunicazioni relative alla pratica stessa.
E' quindi necessario che sia le imprese societarie, che quelle individuali, indichino nella distinta della Comunicazione Unica un indirizzo PEC, che può essere anche lo stesso iscritto nel registro delle imprese a norma dell'art. 16, c. 6 del D.L. 185/2008 e a norma dall'art. 5 del D.L. 179/2012.
Si ricorda che tale indirizzo di PEC viene indicato al riq. 5 della distinta Comunica, ed è quello a cui vengono automaticamente inviate le notifiche relative ai procedimenti avviati con la Comunicazione Unica da parte di tutti gli Enti destinatari; per quanto attiene al registro imprese, l'avviso di ricevimento della pratica, di avvenuta protocollazione e di evasione o rifiuto della stessa.
Nella distinta Comunica, va inoltre indicato - nel riq. 4 ("dichiarante") - un ulteriore indirizzo mail, o PEC a cui saranno invece inviate le eventuali comunicazioni del registro imprese di sospensione della pratica e i messaggi dell'ufficio con le richieste di integrazione e/o correzione.
Si suggerisce, pertanto, di indicare nel modello di Comunicazione Unica , sia nel riquadro 4 che nel riquadro 5, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario che ha curato la trasmissione della pratica, in modo che il registro delle imprese e gli altri enti coinvolti nel procedimento possano comunicare a quest'ultimo le eventuali richieste di integrazione o correzione.
Iscrizione della PEC nel registro delle imprese
Ai sensi dell’art. 16 comma 6 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, conv. dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, le società sono tenute ad attivare un indirizzo di PEC e a comunicarlo in sede di iscrizione nel registro delle imprese.
Tale obbligo, a decorrere dal 20/10/2012, è stato esteso alle imprese individuali, dall'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
Infine il decreto semplificazione 2020 (art. 37 - D.L. 76/2020 convertito con modifiche da L. 11 settembre 2020 n. 120) ha ribadito l'obbligo di dotarsi di domicilio digitale (già indirizzo PEC) e di comunicarlo al Registro imprese per tutte le imprese che ad oggi non abbiano provveduto o abbiano avuto il precedente indirizzo pec cancellato per varie vicende amministrative, stabilendo anche una sanzione pecuniaria per gli inadempienti.