Iscrizione al Registro Imprese
Iscrizione al Registro delle Imprese
Il Registro delle Imprese è un registro pubblico nel quale si devono iscrivere tutti gli imprenditori individuali e collettivi
Contiene informazioni legali su imprese individuali e società che operano nel mercato ed, in parte, sugli atti che tali soggetti pongono in essere (ad es. cessioni di aziende, di quote di srl, patti parasociali).
Obiettivo del registro è assicurare la completezza ed organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione, in modo da garantire la trasparenza e la regolamentazione del mercato.
L'iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti e fatti previsti dalla legge, da parte dei soggetti che vi sono tenuti, ha pertanto effetti giuridici di pubblicità (dichiarativa o costitutiva) in quanto consente di opporre ai terzi quanto è stato iscritto, dando vita ad una presunzione circa l’esistenza e la certezza dei fatti iscritti.
I soggetti obbligati all'iscrizione
Sono tutti gli imprenditori individuali, le società costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile (comprese le società tra professionisti, le cooperative, i consorzi con attività esterna), i contratti di rete con soggettività giuridica, gli enti pubblici economici, i GEIE.
Cosa serve per iscriversi al Registro Imprese
L'impresa si deve dotare in una casella di Posta Elettronica Certificata univoca e il titolare/amministratore deve richiedere il proprio dispositivo di firma digitale.
La domanda di iscrizione si presenta con il procedimento telematico della Comunicazione Unica all'ufficio Registro Imprese della provincia dove è ubicata la sede dell'impresa.
La Comunicazione Unica consente di richiedere contestualmente l'attribuzione della Partita IVA all'Agenzia delle Entrate ed eventualmente di provvedere all'apertura della posizione previdenziale, assicurativa e all'iscrizione all'Albo dell Imprese Artigiane.
Per maggiori dettagli vai alla pagina dedicata
Il Repertorio Economico Amministrativo
E' la banca dati pubblica prevista dalla legge 580/1993 che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo (attività esercitata, numero addetti, unità locali, direttori tecnici e preposti, ecc.).
- tutte le imprese tenute all'iscrizione al Registro Imprese comunicano le informazioni al REA contestualmente e con le stesse modalità di quelle previste per il Registro Imprese
- gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese sono comunque tenuti a comunicare le informazioni al REA quando esercitano un’attività economica.
Diritto Annuale
Ogni impresa è tenuta al pagamento del diritto annuale fino a quando rimane iscritta, indipendentemente dall'esercizio effettivo dell'attività. La misura del diritto annuale viene determinata dal Ministero dello Sviluppo Economico (per approfondimenti vai alla pagina dedicata)
Sanzioni
La ritardata o omessa comunicazione al Registro Imprese e al REA prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di tutte le persone obbligate alla comunicazione.
Guide per gli adempimenti
Per conoscere i soggetti obbligati, gli adempimenti e la modulistica vedi le Guide
Per la compilazione della modulistica elettronica consulta il Supporto Specialistico per Il Registro delle Imprese SARI.
La Guida è strutturata per soggetti giuridici e relativi adempimenti sia Registro Imprese che Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)
Per conoscere la documentazione amministrativa da allegare alla denuncia di inizio di un'attività consulta il Servizio ATECO.