Avviare un'impresa e iscriversi al Registro Imprese
Iscrizione al Registro delle Imprese
Il Registro delle Imprese, previsto dall'art. 2188 del Codice Civile e istituito dall'art. 8 della Legge 580/1993, è un pubblico registro in cui devono essere iscritti tutti gli imprenditori individuali e collettivi.
Si tratta di un registro gestito con modalità informatiche e telematiche, consultabile attraverso il rilascio di certificati, visure e copie di atti depositati, a richiesta di qualunque interessato.
E' costituito da una Sezione ordinaria e da una Sezione Speciale e la sua funzione è quella di garantire la pubblicità legale delle imprese soggette a registrazione.
Il Codice Civile ed altre norme individuano, oltre ai soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese, gli atti da depositare o iscrivere secondo il principio di tipicità delle iscrizioni.
L'iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti e fatti previsti dalla legge, da parte dei soggetti che vi sono tenuti, ha pertanto effetti giuridici di pubblicità (dichiarativa o costitutiva) in quanto consente di opporre ai terzi quanto è stato iscritto, dando vita ad una presunzione circa l’esistenza e la certezza dei fatti iscritti.
Il registro contiene informazioni legali su imprese individuali e società che operano nel mercato ed, in parte, sugli atti che tali soggetti pongono in essere (ad es. cessioni di aziende, di quote di srl, patti parasociali), con l'obiettivo di assicurare la completezza ed organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione, in modo da garantire la trasparenza e la regolamentazione del mercato.
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese, è retto da un Conservatore ed è sottoposto alla vigilanza del Giudice del Registro.
I soggetti obbligati all'iscrizione
Sono tutti gli imprenditori individuali, le società costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile (comprese le società tra professionisti, le cooperative, i consorzi con attività esterna), i contratti di rete con soggettività giuridica, gli enti pubblici economici, i GEIE.
Cosa serve per iscriversi al Registro Imprese
L'impresa si deve dotare in una casella di Posta Elettronica Certificata univoca e il titolare/amministratore deve richiedere il proprio dispositivo di firma digitale.
La domanda di iscrizione si presenta con il procedimento telematico della Comunicazione Unica all'ufficio Registro Imprese della provincia dove è ubicata la sede dell'impresa.
La Comunicazione Unica consente di richiedere contestualmente l'attribuzione della Partita IVA all'Agenzia delle Entrate ed eventualmente di provvedere all'apertura della posizione previdenziale, assicurativa e all'iscrizione all'Albo dell Imprese Artigiane.
Per maggiori dettagli vai alla pagina dedicata
Il Repertorio Economico Amministrativo
E' la banca dati pubblica prevista dalla legge 580/1993 che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo (attività esercitata, numero addetti, unità locali, direttori tecnici e preposti, ecc.).
- tutte le imprese tenute all'iscrizione al Registro Imprese comunicano le informazioni al REA contestualmente e con le stesse modalità di quelle previste per il Registro Imprese
- gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese sono comunque tenuti a comunicare le informazioni al REA quando esercitano un’attività economica.
Diritto Annuale
Ogni impresa è tenuta al pagamento del diritto annuale fino a quando rimane iscritta, indipendentemente dall'esercizio effettivo dell'attività. La misura del diritto annuale viene determinata dal Ministero dello Sviluppo Economico (per approfondimenti vai alla pagina dedicata)
Sanzioni
La ritardata o omessa comunicazione al Registro Imprese e al REA prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di tutte le persone obbligate alla comunicazione.
Guide per gli adempimenti
Per conoscere i soggetti obbligati, gli adempimenti e la modulistica sono disponibili delle apposite Guide informative.
Per la compilazione della modulistica elettronica consulta il Supporto Specialistico per Il Registro delle Imprese SARI.
La Guida è strutturata per soggetti giuridici e relativi adempimenti sia Registro Imprese che Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)
Per conoscere la documentazione amministrativa da allegare alla denuncia di inizio di un'attività consulta il Servizio ATECO.
L'Albo delle Imprese Artigiane
Tutte le imprese, individuali o collettive, che svolgono un'attività con requisiti artigiani, come individuati dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato), devono iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane e devono essere annotate nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese.
La tenuta dell’Albo ed il riconoscimento della qualifica di "Impresa Artigiana" è di competenza della Regione Marche che si avvale della Camera di Commercio per le attività di gestione ed alimentazione, mediante l’impiego delle tecnologie e della rete telematica del sistema camerale, nell’ambito del Registro delle Imprese.
Le istanze relative ad imprese che abbiano i requisiti di impresa artigiana sono trasmesse con modalità telematica e mediante Comunicazione Unica all'Albo Imprese Artigiane della provincia in cui si svolge l'attività, indipendentemente dall'ubicazione della sede legale dell'impresa.
Nel caso di svolgimento delle attività soggette a leggi speciali (impiantistica di cui a D.M. 37/2008 e autoriparazione di cui alla L. 122/92), l'Albo Imprese Artigiane è inoltre destinatario delle relative Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e competente per la verifica dei requisiti tecnico professionali e di onorabilità.
L’iscrizione all’Albo è necessaria per l’attribuzione della qualifica di impresa artigiana ed è condizione per la concessione delle agevolazioni, prestiti, finanziamenti a favore delle imprese artigiane.
Per approfondimenti sui requisiti di impresa artigiana consultare il sito della Regione Marche e rivolgersi alle strutture provinciali di competenza.